Decreto fiscale: novità in materia di riscossione

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO – Art. 1

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti.

Ora, con la riscrittura del citato comma 3 ad opera del recente DL n. 146/2021 è disposta la riammissione nei termini dei versamenti scaduti. In particolare, ai sensi dell’art. 1 il versamento delle rate da corrispondere:

  • nel 2020;
  • il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il 30.11.2021.

NB Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la tolleranzadi 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

NB I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente/ tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – Art. 2

L’art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, concede 60 giorni di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l’art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.9 – 31.12.2021, l’estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

Tale maggior termine rileva inoltre, come stabilito dall’art. 30, DPR n. 602/73 ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l’inizio della procedura di espropriazione forzata ex art. 50, DPR n. 602/73.

NB L’estensione da 60 a 150 giorni:

  • non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
  • stante il riferimento dell’art. 2 in esame alle cartelle notificate dall’Agente della riscossione, non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni).

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE – Art. 3

Con riferimento ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020, il Decreto in esame estende da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione (si rammenta che, in generale, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive).

NB Per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021, come disposto dal DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, le rate restano confermate in un numero pari a 10.