L’omessa o inesatta fatturazione/tardiva registrazione di una fattura è punita con la sanzione:
- dal 90% al 180% dell’imposta relativa ad operazioni imponibili non documentate, con un minimo di € 500. Nel caso di violazione che non incide sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000;
- dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili o esenti, non soggette o in reverse charge, con un minimo di € 500. Nel caso in cui la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000.
Per meglio comprendere le modalità di regolarizzazione vanno considerate le novità collegate all’introduzione della Fattura Elettronica e in particolare:
- la data nella Fattura Elettronica rappresenta la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione corrisponde a quella di invio al SdI (Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019, n. 14/E, § 3.1);
- dall’1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa (invio al SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; il termine di 12 giorni si applica anche per i soggetti esonerati dalla Fattura Elettronica (medici, veterinari, forfetari, ecc.).
Anche il mancato invio al SdI configura la violazione di omessa fatturazione. Tuttavia il contribuente ha 5 giorni di tempo dalla notifica dello scarto per inviare nuovamente la fattura corretta. La violazione di omessa fatturazione si realizza a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere inviata al SdI e dunque, nel caso in cui la fattura sia stata scartata, dal 6° giorno successivo alla data della ricevuta di scarto.
RAVVEDIMENTO DELL’OMESSA FATTURAZIONE
La regolarizzazione è possibile con le seguenti riduzioni della sanzione minima:
- entro 90 giorni, con la riduzione a 1/9 ai sensi della lett. a)-bis;
- entro il termine della dichiarazione IVA annuale, con la riduzione a 1/8 ai sensi della lett. b);
- entro il termine della dichiarazione IVA annuale successiva, con la riduzione a 1/7 aisensi della lett. b)-bis;
- entro il termine dell’accertamento, con la riduzione a 1/6 ai sensi della lett. b)-ter;
- dopo la constatazione della violazione, con la riduzione a 1/5 ai sensi della lett. b)-quater.
Per perfezionare il ravvedimento è necessario:
- emettere la fattura in precedenza omessa;
- versare la sanzione ridotta in misura variabile in relazione alla soglia temporale entro la quale è completato il ravvedimento. Così, ad esempio, per una fattura con IVA, regolarizzata entro il termine della dichiarazione annuale, la sanzione ridotta è pari all’11,25% (1/8 x 90%) dell’imposta indicata in fattura, tenendo conto della sanzione minima.
È necessario regolarizzare in via autonoma l’omesso o insufficiente versamento che scaturisce dalla violazione prodromica di omessa fatturazione; è possibile che la violazione relativa al versamento, qualora la liquidazione del periodo chiuda a credito, si realizzi in un mese o trimestre successivo.
A seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, risulta eventualmente necessario regolarizzare la LIPE e la dichiarazione annuale IVA.
Esempio 1 L’imprenditore Paolo Rossi, con liquidazione IVA trimestrale, non ha emesso in data 15.11.2021 una fattura di € 2.000 + 440 (IVA 22%). L’omissione viene regolarizzata il 25.2.2022 (ossia entro 90 giorni dalla violazione che si ritiene vadano computati dal 12° giorno successivo alla data dell’operazione) inviando in tale data al SdI una fattura datata 15.11.2021.
Considerato che l’IVA va versata entro il 16.3.2022, la violazione non incide sulla liquidazione e sul versamento dell’imposta; la sanzione minima applicabile è quella fissa di € 250 e pertanto la sanzione ridotta è pari a 250 x 1/9 = € 27,78.
Infine non essendo scaduto il termine per l’invio della LIPE del 4° trimestre quest’ultima non deve essere regolarizzata e sarà inviata correttamente entro il 28.2.2022.
Esempio 2 La Alfa srl, con liquidazione IVA mensile, ha ricevuto il 10.6 il pagamento dell’acconto per una prestazione, ma non ha emesso la relativa fattura di € 10.000 + 1.000 (IVA 10%).
In data 20.10 la violazione viene regolarizzata con il ravvedimento. A tal fine viene emessa (inviata al SdI) la fattura datata 10.6 ed annotata nel registro IVA del mese di ottobre effettuando i seguenti versamenti:
Descrizione | Importo | Calcolo |
Sanzione ridotta omessa fatturazione | 112,50 | 1.000 x 90% = € 900 (MIN 500) 900 x 1/8 = € 112,50 |
IVA non versata | 1.000,00 | |
Sanzione ridotta omesso versamento | 16,67 | 1.000 x 15% x 1/9 |
Interessi da ravvedimento | 0,02 | dal 20.8 al 20.10 1.000 x 0,01% x 61 gg |
Va infine regolarizzata la LIPE relativa al 2° trimestre il cui termine è scaduto il 16.9.
Descrizione | Importo | Calcolo |
Sanzione ridotta LIPE | 55,56 | 500 x 1/9 |
EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA FATTURA IN PRECEDENZA OMESSA
A seguito dell’introduzione della Fattura Elettronica e del mantenimento nel tracciato XML di un unico campo data, quest’ultima ha assunto il significato di data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA mentre la data di invio al SdI corrisponde al momento di emissione della fattura. Si ritiene pertanto che la fattura in precedenza omessa debba riportare la data di effettuazione dell’operazione.