Obbligo green pass nei luoghi di lavoro

Dal 22 settembre 2021 è stata disposta l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

In quest’ultimo settore, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un’attività lavorativa (comprese, nell’ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby-sitter e tutte le altre figure professionali) è tenuto, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Ai datori di lavoro spetta l’onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni (ad esempio nell’ipotesi di appalto).

Entro il 15 ottobre 2021 i datori devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria (ove possibile) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista (App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore

  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,

comunque

  • per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza).

Le sanzioni amministrative previste per datore di lavoro e lavoratore in violazione degli obblighi previsti sono:

 ViolazioneSanzione
Datore di lavoroObblighi di controllo dell’accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlliDa 400 a 1.000 euro
LavoratoreMancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l’accesso al luogo di lavoroDa 600 a 1.500 euro